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Ricorsi Amministrativi in materia di Lavoro e Previdenza - Guida pratica al sistema dei rimedi non giurisdizio

05-04-2026 18:49

Avv. Giovanni Ciano

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Ricorsi Amministrativi in materia di Lavoro e Previdenza - Guida pratica al sistema dei rimedi non giurisdizionali

Il quadro normativo: dalla Legge Biagi all'INL.

1. Il quadro normativo: dalla Legge Biagi all'INL

Il percorso riformatore prende avvio con la Legge 30/2003 (Legge Biagi), che delegò al Governo la razionalizzazione delle funzioni ispettive. Da quella delega nacque il D.Lgs. 124/2004, il cui Capo IV introdusse per la prima volta due strumenti di ricorso non giurisdizionale avverso le ordinanze-ingiunzione.

Nel 2015, con il Jobs Act e il D.Lgs. 149/2015, quegli articoli vengono riscritti: la Direzione regionale del lavoro cede il passo all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), diventato operativo dal 1° gennaio 2017 come agenzia unica per tutte le ispezioni del lavoro.

 

Evoluzione normativa
2003Legge Biagi: delega al Governo per la razionalizzazione delle ispezioni in materia di lavoro
2004D.Lgs. 124/2004: nasce il Capo IV sui ricorsi amministrativi (artt. 16–17)
2015D.Lgs. 149/2015 (Jobs Act): artt. 16 e 17 riscritti, istituito l'INL
1° gen. 2017L'INL diventa pienamente operativo: unica agenzia ispettiva (ex Ministero, INPS, INAIL)
2023Circ. INPS n. 48: nuovo regolamento unificato sui ricorsi ai Comitati INPS

 

 

2. I due ricorsi previsti dagli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 124/2004

Il sistema attuale distingue nettamente tra due tipologie di ricorso in base all'organo emittente l'atto impugnato e all'oggetto della contestazione.

 

Art. 16 – Direttore sede territoriale INL

Art. 17 – Comitato per i rapporti di lavoro

Organo emittente: Forze di polizia (GdF, Polizia, CC) ex art. 13 co. 7Organo emittente: INL, INPS, INAIL
Oggetto: Atti di accertamento in materia di lavoroOggetto: Sussistenza o qualificazione del rapporto di lavoro
Termine ricorso: 30 giorni dalla notificaTermine ricorso: 30 giorni dalla notifica
Decisione: entro 60 giorni dal ricevimentoDecisione: entro 90 giorni, con provvedimento motivato
Silenzio: equivale a rigettoSilenzio: equivale a rigetto
Motivazione: non richiestaMotivazione: OBBLIGATORIA (motivo autonomo di impugnazione)

 

Una differenza procedurale rilevante: il ricorso ex art. 17 deve essere deciso con provvedimento motivato. Ciò apre la strada al motivo di impugnazione per difetto di motivazione — un'opportunità da non trascurare in sede difensiva.

 

Sedi del Comitato per i rapporti di lavoro

•        Milano: Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta

•        Venezia: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Veneto

•        Roma: Abruzzo, Lazio, Sardegna, Toscana, Umbria

•        Napoli: Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia

 

 

3. Il ricorso contro la sospensione dell'attività (art. 14, D.Lgs. 81/2008)

Una terza via di ricorso riguarda i provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale per impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.

Caratteristiche principali
Organo competenteIspettorato interregionale del lavoro territorialmente competente
Termine ricorso30 giorni dall'adozione del provvedimento di sospensione
DecisioneEntro 30 giorni dalla notifica del ricorso
SilenzioEquivale ad ACCOGLIMENTO (silenzio-accoglimento, non rigetto)

 

Il silenzio-accoglimento rappresenta un'eccezione rispetto alla regola generale del silenzio-rigetto degli altri rimedi: decorsi inutilmente i 30 giorni, il provvedimento di sospensione perde efficacia.

 

 

4. Il contenzioso previdenziale INPS: la Circolare n. 48/2023

In materia previdenziale vige il principio della domanda: chi intende ottenere una prestazione deve presentarla all'ente. La mancata accoglienza apre la fase del contenzioso amministrativo, necessaria ai sensi dell'art. 443 c.p.c. prima di adire il giudice.

L'art. 443 c.p.c. non sanziona il mancato esperimento del ricorso con l'improponibilità dell'azione, ma con la semplice improcedibilità temporanea: il giudice sospende il giudizio e fissa un termine perentorio di 60 giorni per la presentazione del ricorso amministrativo.

 

Principali novità della Circolare INPS n. 48/2023

Presentazione del ricorso
ModalitàEsclusivamente telematica: portale INPS, patronati o intermediari abilitati
Forma cartaceaCausa di INAMMISSIBILITÀ
SottoscrizioneNon richiesta per accesso diretto online; richiesta firma olografa + doc. identità via PEC
Destinatario erratoIl ricorso presentato a Comitato non competente resta valido: verrà trasmesso d'ufficio

 

Termini di impugnazione
90 giorniRicorsi ai Comitati periferici/centrali – gestione lavoratori privati
30 giorniComitati di vigilanza (spettacolo, sportivi professionisti) e integrazione salariale ordinaria
Silenzio dell'enteRicorso ammissibile dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda (art. 7 L. 533/1973)

 

Cause di inammissibilità da tenere presenti

•        Ricorso presentato in forma cartacea

•        Impugnazione di atti emanati da soggetti diversi dall'INPS

•        Carenza di elementi essenziali o di interesse concreto e attuale

•        Ricorso presentato prima della scadenza dei termini di emissione del provvedimento

•        Presentazione oltre i termini di decadenza dell'azione giudiziaria

•        Comitato già pronunciatosi sul medesimo provvedimento

 

Importante: l'avvio di un procedimento di riesame in autotutela non interrompe né sospende i termini per proporre ricorso amministrativo. La decisione del Comitato può inoltre essere sospesa dal Direttore Generale entro 5 giorni dalla deliberazione, qualora emergano profili di illegittimità.

 

 

5. Considerazioni conclusive per il professionista

Il sistema dei ricorsi amministrativi lavoristici e previdenziali è tutt'altro che omogeneo: coesistono regimi con silenzio-rigetto e silenzio-accoglimento, termini di 30, 60 e 90 giorni, organi diversi e oggetti di impugnazione distinti.

La moltiplicazione degli enti ispettivi — INL, INPS, INAIL — ha aumentato il numero dei verbali e delle occasioni di ricorso, rendendo ancor più rilevante la conoscenza del sistema.

Una difesa efficace richiede di:

•        Individuare tempestivamente la corretta via di ricorso (art. 16, art. 17, art. 14 D.Lgs. 81/2008 o INPS)

•        Verificare con rigore i termini decadenziali per ciascuna tipologia

•        Valutare il difetto di motivazione (art. 17) come motivo autonomo di impugnazione

•        Gestire la fase amministrativa come necessario presupposto per l'eventuale azione giudiziaria

•        Applicare le nuove regole telematiche INPS per evitare inammissibilità formali

 

 

Riferimenti normativi

L. 30/2003 (Legge Biagi) · D.Lgs. 124/2004 · D.Lgs. 149/2015 (Jobs Act) · D.Lgs. 81/2008 art. 14 · Art. 443 c.p.c. · L. 533/1973 · Circ. INPS n. 48/2023 · Circ. INL n. 4/2016